Il Consorzio di tutela della Burrata di Andria Igp e l’azienda salernitana Casearia Cioffi, produttrice di Mozzarella di Bufala Campana Dop, sono al centro di una disputa legale sull’uso del termine “burrata”. La vicenda nasce nel 2023, quando l’azienda campana ha presentato all’Euipo, l’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale, la richiesta di registrazione del marchio “Burrata Campana”, accompagnato da un logo destinato a diversi prodotti caseari, tra cui una variante realizzata con latte di bufala.
Il Consorzio pugliese ha quindi presentato ricorso, sostenendo che l’utilizzo del termine potesse entrare in conflitto con la tutela garantita alla Burrata di Andria Igp. Tuttavia, nel giugno 2024, l’Euipo ha respinto le contestazioni e ha riconosciuto la validità del marchio richiesto dall’azienda campana. Secondo l’agenzia europea, infatti, non esiste un reale rischio di confusione tra i due marchi, poiché gli elementi denominativi e grafici risultano chiaramente distinti.
In particolare, l’Euipo ha evidenziato che i marchi differiscono dal punto di vista fonetico, grafico e concettuale, soprattutto per la presenza delle espressioni “di Andria Igp” in un caso e “Campana” nell’altro. Inoltre, il logo presentato da Casearia Cioffi possiede una propria distintività grazie alla sua elaborazione grafica.
Successivamente, nel dicembre 2024, la Quarta Corte d’Appello dell’Euipo ha confermato questa interpretazione, respingendo nuovamente il ricorso del Consorzio. Secondo la sentenza, la parola “burrata” rappresenta un genus, mentre la “Burrata di Andria” costituisce una species protetta dalla specifica indicazione geografica.
Di conseguenza, la tutela Igp riguarda esclusivamente il prodotto che rispetta il disciplinare della Burrata di Andria, realizzato con latte vaccino e prodotto nel territorio pugliese. Al contrario, il termine “burrata” può indicare altre varianti presenti sul mercato, come burrate aromatizzate o prodotte con latte di bufala, realizzate anche in altre regioni italiane.